PROCEDURA SEGNALAZIONI ILLECITI
Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
c.d. Whistleblowing (L.179 del 30/11/17 e art.54 bis D.Lgs.165/2001)
- L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le
modalità indicate in delibera. - Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall’amministrazione
sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri
contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il
modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la
fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con
dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati
in quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
o Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o
un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente
potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC; - il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in
carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al
segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie
cautele; - il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato del
gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso
di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi
inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della
struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti;
ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione
della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell’apposito atto organizzativo; - i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
- nell’atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del
segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della
relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il
personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità
dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo.
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