PROCEDURA SEGNALAZIONI ILLECITI

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
c.d. Whistleblowing (L.179 del 30/11/17 e art.54 bis D.Lgs.165/2001)

  1. L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le
    modalità indicate in delibera.
  2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall’amministrazione
    sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri
    contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il
    modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la
    fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con
    dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati
    in quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della
    prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della
    prevenzione della corruzione.
    o Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o
    un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente
    potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC;
  3. il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in
    carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al
    segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie
    cautele;
  4. il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato del
    gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso
    di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi
    inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della
    struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti;
    ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione
    della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell’apposito atto organizzativo;
  5. i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
  6. nell’atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione
    della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del
    segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della
    relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
    Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il
    personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità
    dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo.

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